Art. 1 - Principi generali
L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, in coerenza con gli obiettivi istituzionali a favore dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà di ricerca, pone i principi della Scienza Aperta al centro della propria azione, individuando tra le proprie priorità l’ampliamento della comunità di utenti dei propri prodotti della ricerca.
Il presente regolamento, recepisce:
- Il D.lgs. n. 218/2016 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e s.m.i..
- La Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 relativa alla Carta Europea dei Ricercatori e al Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), con particolare riguardo alle previsioni relative alla libertà di ricerca, diffusione e valorizzazione delle ricerche, tutela della proprietà intellettuale.
- La Raccomandazione della Commissione Europea del 25 aprile 2018 sull’accesso all’informazione scientifica e sua conservazione (2018/790/CE).
- I Principi dell’Accesso Aperto contenuti, dapprima nella Dichiarazione di Budapest del 2002 e, successivamente, nella Dichiarazione di Berlino del 2003 con riferimento all’accesso aperto alla letteratura scientifica (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities).
- La Legge 7 ottobre 2013, n. 112 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
- Le linee guida della Commissione Biblioteche - Gruppo Open Access della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), che disciplina l’accesso aperto agli articoli scientifici.
- La Dichiarazione sulla Valutazione della Ricerca (Declaration on Research Assessment, DORA) di San Francisco del 2012 che promuove l’adozione di criteri di valutazione che inducano al miglioramento della qualità intrinseca della ricerca e del suo impatto economico e sociale.
Tenuto conto della propria produzione scientifica legata alla ricerca, OGS ritiene in questa sede necessario analizzare e regolamentare la gestione della letteratura scientifica (deposito e pubblicazione) separatamente rispetto ai dati scientifici, in virtù delle rispettive peculiarità e specificità.
Art. 2 - Finalità
La presente politica intende regolamentare il deposito e la pubblicazione, nell’Archivio Istituzionale dell’OGS, delle pubblicazioni scientifiche secondo i principi dell’accesso aperto, rendendo accessibili nel modo più efficace e ampio possibile i contributi alla letteratura scientifica prodotti dal personale dell’OGS, con la finalità di contribuire a:
- accrescere la visibilità della ricerca scientifica dell’OGS;
- promuovere ed attuare i Principi dell’Accesso Aperto (Open Access);
- adempiere quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di accesso aperto.
Art. 3 - Definizioni
Nell’ambito della presente politica, si intende:
Per pubblicazione/contributo: qualsiasi testo (eventualmente corredato di immagini e/o di dati scientifici connessi al testo) accettato o pubblicato in sedi editoriali a valenza scientifica, che è stato soggetto a revisione o valutazione da esperti riconosciuti del settore. A titolo esemplificativo: saggi, articoli in riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, curatele, brevetti, tesi di dottorato, rapporti tecnici.
Per accesso aperto: una pubblicazione scientifica accessibile, gratuita e liberamente consultabile di cui si autorizza anche la stampa, la copia e il riutilizzo per finalità didattiche e di ricerca, a condizione che la fonte sia citata.
Per Autore: colui o colei che, depositando un contributo nell’Archivio Istituzionale dell’OGS, dichiara e garantisce di essere il/la responsabile intellettuale della creazione (o co-creazione) di tale contributo, l’integrità e l’autenticità della versione depositata e di essere titolare (o co-titolare) del diritto di disporre per le finalità stabilite dal presente documento, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente e da eventuali contratti stipulati con terzi. Tutti i soggetti, dipendenti e non, che prestano attività scientifica e tecnologica presso l’OGS provvedono al deposito delle pubblicazioni di cui sono autori o coautori.
Per Archivio Istituzionale delle pubblicazioni: lo strumento per documentare, comprovare, custodire, promuovere e disseminare la produzione scientifica dei membri dell’OGS in funzione dell’uso futuro, per attività di verifica, valutazione e ricerca.
Per versione pre-print: la versione digitale della pubblicazione prima di essere sottoposta al processo di revisione tra pari (peer-review) o ad altri meccanismi di controllo della qualità scientifica.
Per versione post-print: la versione digitale finale della pubblicazione, che integra i risultati del processo di revisione, che è stata accettata per la pubblicazione, ma che non è stata ancora elaborata graficamente dall’editore e non presenta loghi o marchi del medesimo editore.
Per versione editoriale: la versione digitale della pubblicazione pubblicata ed elaborata dall’editore, che presenta graficamente i loghi o marchi del medesimo editore.
Per metadati: insieme delle informazioni strutturate relative a una pubblicazione. Possono essere informazioni base (descrittive e strutturale) e/o legate al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, eventuale ente finanziatore, ecc.).
Per embargo: periodo di tempo durante il quale è sospeso l’accesso aperto alla pubblicazione anche se già depositata nell'Archivio Istituzionale.
Per via verde (green road) l’auto archiviazione dei metadati di un contributo scientifico accompagnato dal testo completo nella versione pre-print o post-print.
Per via aurea (gold road) la pubblicazione di un contributo scientifico ad accesso aperto.
Art. 4 - Deposito e pubblicazione nell’Archivio Istituzionale
L’Archivio Istituzionale delle pubblicazioni scientifiche è OGS RICERCA pubblicato all’indirizzo ricerca.ogs.it. L’Archivio è configurato secondo il protocollo OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) e pertanto rientra nell’ambito di applicazione delle norme in materia di ricerca scientifica e valutazione della ricerca, della documentazione archivistico-amministrativa, nonché delle norme in materia di fruizione del patrimonio scientifico e culturale in una prospettiva orientata all’accesso aperto. E’ indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati. E’ interoperabile con le banche dati del MUR e con l’infrastruttura informatica della Commissione europea per il deposito e la pubblicazione ad accesso aperto OpenAIRE .
L’OGS raccomanda di depositare e assicurare la disponibilità in accesso aperto delle pubblicazioni scientifiche seguendo la via verde o, quando possibile, la via aurea.
Nel momento in cui l’Autore finalizza una pubblicazione scientifica è tenuto ad avviare l’iter di deposito di tale pubblicazione contestualmente all’accettazione dello stesso, salvo vincoli derivanti da eventuali finanziamenti.
Nel caso di pubblicazione su rivista o altra sede editoriale, l’Autore è tenuto a informarsi su quali diritti ha ceduto all’editore e sugli obblighi derivanti da eventuali finanziamenti, prima di procedere al deposito della pubblicazione nell’Archivio Istituzionale.
All’atto dell’inserimento, l’Autore:
- dichiara di aver rispettato i vincoli sottoscritti nell’accordo siglato con l’editore e l’eventuale finanziatore;
- fornisce indicazioni sulla immediata accessibilità o meno (p.es. periodo di embargo) della pubblicazione nella sua versione editoriale. Qualora la versione editoriale non possa essere resa pubblica l’Autore è tenuto a depositare nell’Archivio Istituzionale una versione ad accesso aperto (p.es. la versione pre-print o post-print), ed eventualmente depositare la versione editoriale ad accesso ristretto;
- accetta integralmente le condizioni e i termini stabiliti nella Licenza di deposito di OGS RICERCA (Allegato 1).
Art. 5 - Commissione di monitoraggio e supporto
La commissione di monitoraggio è nominata con Atto del Presidente. La Commissione fornisce supporto interno, verifica periodicamente e monitora la correttezza delle procedure di deposito.
Art. 6 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente normativa in materia e alle successive disposizioni della Commissione (Art. 5); per gli aspetti specifici di attuazione si rimanda alla Licenza di deposito (Allegato 1).